Consiglio Affari Economici

Relazione Affari Economici del Cancelliere don Alessandro Aste

ARCIDIOCESI DI TRENTO
STATUTO
DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE
PER GLI AFFARI ECONOMICI

Natura

Art. 1
Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici, costituito in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organismo che promuove ed esprime la collaborazione responsabile dei laici alla vita amministrativa della Parrocchia.

Art. 2
È distinto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e opera nella sfera di sua competenza in conformità alle direttive pastorali diocesane e alle norme canoniche e civili.
Fini

Art. 3
Scopo specifico del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici è di coadiuvare il parroco nella gestione economica della parrocchia (can. 1280), tenendo conto delle finalità proprie dei beni ecclesiastici e cioè: l’esercizio del culto, il decoroso e conveniente sostentamento del Clero e delle persone in servizio della parrocchia, le attività pastorali e caritative (can. 529-532; 1254 § 2).

Compiti

Art. 4
Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici, operando per conto del-la comunità nella retta amministrazione dei beni della parrocchia, ha il compito di:
a) coadiuvare il parroco nel predisporre la previsione di spesa della parrocchia, elencando le voci in riferimento a una ponderata programmazione pastorale e alle varie urgenze e necessità, individuando i relativi mezzi di copertura;
b) dare il proprio parere sugli atti di maggiore importanza nell’amministrazione ordinaria e su quelli di amministrazione straordinaria;
c) svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione della comunità parrocchiale in ordine alla condizione economica dei suoi sacerdoti e di quanti altri sono a servizio della parrocchia, ottemperando anche alle norme assicurative e previdenziali e agli obblighi legislativi e fiscali dell’Ente Parrocchia;
d) condividere con il parroco l’impegno della conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili e arredi di competenza parrocchiale, con particolare attenzione per il patrimonio storico e artistico;
e) approvare alla fine di ciascun anno, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
f) farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi inter-parrocchiali e diocesani, in particolare degli Istituti previsti dal can. 1274, per contribuire adeguatamente alle loro finalità.

Art. 5
Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici ha voto consultivo (can. 1280-1282). Il parroco deve chiederne il parere per i bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione. L’autorizzazione per questi ultimi va richiesta al Consiglio diocesano per gli Affari Economici, corre-data dal relativo verbale, regolarmente sottoscritto dal parroco e dal segretario del Consiglio stesso. A norma del can. 532 spetta al parroco la rappresentanza legale della parrocchia.

Composizione

Art. 6
Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici è composto dal Parroco, che ne è il presidente, e da almeno tre laici, di cui uno in rappresentanza del Consiglio (o Comitato) pastorale, al fine di assicurare il collegamento e la necessaria collaborazione tra i due organismi. Tra i membri del Consiglio viene designato un segretario per la stesura dei verbali, la custodia dei documenti e i normali compiti di segreteria.

Art. 7
Sulla composizione del Consiglio il Parroco senta il Consiglio Pastorale, restando poi a lui la competenza di nominare i consiglieri. Essi vanno scelti tra persone di riconosciuta integrità morale, partecipi alla vita ecclesiale, capaci di valutarne le scelte economiche con spirito cristiano e compotenza tecnico-amministrativa.
I nominativi vanno comunicati all’Ordinario diocesano almeno 15 giorni prima del loro insediamento.

Art. 8
I membri del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici durano in carica cinque anni. Il mandato può essere rinnovato.

Presidente

Art. 9
Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio, stabilire l’ordine del giorno e provvedere all’attuazione di quanto stabilito dal Consiglio.

Riunioni

Art. 10
Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici si riunisce almeno ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il parroco lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio.
Alle riunioni potranno partecipare, su invito del presidente, anche altre persone in qualità di esperti.
Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale le osservazioni che ritiene opportune.

Art. 11
Nell’accettare l’incarico, i consiglieri assumono l’impegno di compiere con diligenza il proprio mandato, di partecipare alle riunioni e di giustificare eventuali assenze, di conservare la confidenzialità sui dibattivi. Si considera dimissionario il consigliere che, senza giustificazione, manchi a tre sedute consecutive.
Nel caso di dimissione, di revoca o di invalidità permanente di un consigliere, il parroco provvede, entro 15 giorni, a nominare il sostituto.

Art. 12
Per la validità delle riunioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, vanno firmati dal parroco e dal segretario del Consiglio stesso e approvati nella seduta successiva.
Verbali, registri, libri contabili e documenti amministrativi devono essere conservati unicamente nell’Ufficio – Archivio parrocchiale.

Esercizio finanziario

Art. 13
L’esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il mese di marzo successivo, il parroco presenterà all’Ordinario diocesano il resoconto consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio.

Informazione alla Comunità

Art. 14
Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici presenta annualmente al Consiglio (o Comitato) pastorale e alla Comunità parrocchiale, il rendiconto delle componenti essenziali delle entrate e delle uscite, verificatesi nel corso dell’esercizio, e la relazione sulla situazione economico-finanziaria della parrocchia, indicando le iniziative opportune per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle finalità di cui all’art. 3.

Relazione a Incontro diocesano membri CPAE per pubblicazioneRinvio delle norme generali

Art. 15
Il presente Statuto è normativo per l’Arcidiocesi di Trento (can. 537); potrà essere applicato secondo le esigenze locali, nel limite delle presenti disposizioni.
Art. 16
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicheranno le norme del Diritto e le disposizioni dell’Ordinario diocesano.

Luigi Bressan Arcivescovo
Trento, 15 settembre 2005