Prenotazione Chiese per concerti di Musica Sacra

La richiesta d’uso per la chiesa deve essere presentata al Parroco almeno un mese prima della data del concerto

e comunque prima di rendere pubblico il concerto e il suo programma

che dovrà essere autorizzato dall’Ufficio Liturgico della Diocesi di Trento.

Come procedere:

  • quando si desidera organizzare un concerto di musica sacra è necessario contattare il Parroco e condividere con lui la data prescelta per vedere se la chiesa è disponibile per la proposta;
  • concordata la data, l’organizzatore dovrà richiedere L’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL’UFFICIO LITRUGICO DELLA DIOCESI DI TRENTO contattando il Referente: Paolo Delama al Tel. 0461-891.134 – cell. 340-621.83.02 e inviando l’elenco dei canti che verranno eseguiti in tale serata riportandoli via mail: liturgico@diocesitn.it
  • ricevuta L’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL’UFFICIO LITRUGICO DELLA DIOCESI DI TRENTO si inoltrerà al Parroco compilando il modulo online che si di seguito

Modulo online richiesta Chiesa per concerto di Musica Sacra

Note per l’uso della struttura:

Il richiedente, visti il can. 1210 del Codice di diritto canonico, l’Istruzione “Concerti nelle chiese” della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (05.11.1987), il n. 130 dell’Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana (2005):

–     assicura di mantenere libero e gratuito l’accesso al concerto, escludendo anche la prevendita di biglietti di ingresso; qualora, in casi eccezionali, si intendesse prevedere una raccolta libera di offerte per motivi di soccorso o solidarietà, occorrerà il consenso esplicito del Parroco/Rettore, con il quale si concorderanno tempi, spazi e modalità della raccolta;

–     si impegna a garantire l’uso rispettoso del luogo sacro, con particolare attenzione all’altare, all’ambone e alla sede;

–     assicura che un eventuale spostamento degli arredi (escluso l’altare e l’ambone che in ogni modo dovranno rimanere al loro posto anche durante l’esecuzione) sarà concordato con il Parroco/Rettore e che al termine del concerto verrà ripristinato l’assetto in cui la chiesa è stata trovata;

–     si impegna ad esigere che i concertisti assumano un contegno e un abbigliamento consoni al luogo sacro;

–     si assume la responsabilità e si impegna a risarcire tutti i danni causati a persone e cose, comprese quelle ricevute in consegna o custodia;

–     dichiara di essere disposto a versare alla Parrocchia/Rettoria, a titolo di contributo volontario per il mantenimento della struttura  e delle opere ecclesiastiche, l’importo concordato mediante versamento sul c/c intestato alla Parrocchia che mi verrà indicato nella risposta (per i concerti di musica sacra si applica la quota di 40 euro ad ora nel periodo invernale e di 20 euro ad ora nel periodo estivo);

–     allega l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Diocesano Musica Sacra.

 

NOTE DA TENERE CONTO PER ORGANIZZARE CONCERTI NELLE CHIESE

Alcuni elementi di riflessione e di interpretazione delle norme canoniche

Musica nelle chiese al di fuori delle celebrazioni liturgiche

  1. L’interesse per la musica è una delle manifestazioni della cultura contemporanea. La facilità di poter ascoltare in casa le opere classiche, attraverso la radio, i dischi, le cassette, la televisione, non solo non ha fatto diminuire il piacere dell’ascolto di concerti dal vivo, ma anzi lo ha aumentato. Questo è un fenomeno positivo, perché la musica e il canto contribuiscono ad elevare lo spirito. L’aumento quantitativo dei concerti ha portato recentemente, in diversi paesi, all’utilizzazione frequente delle chiese per la loro esecuzione. Diversi sono i motivi presentati: necessità di ambienti, non trovando con facilità luoghi adeguati; ragioni acustiche, per le quali le chiese generalmente danno buona garanzia; ragioni estetiche, desiderando che il concerto venga eseguito in un ambiente di bellezza; ragioni di convenienza, per ridare alle composizioni eseguite il loro ambiente nativo; ragioni anche semplicemente pratiche, soprattutto per i concerti di organo: le chiese, infatti, nella loro generalità ne sono dotate.
  2. Contemporaneamente a questo processo culturale si è verificata una situazione nuova nella Chiesa. Le «Scholæ Cantorum» non hanno avuto molte volte l’opportunità di eseguire il loro repertorio abituale di musica sacra polifonica nel contesto della celebrazione liturgica. A motivo di ciò, è stata presa l’iniziativa di eseguire questa musica sacra, all’interno della chiesa, in forma di concerto. Lo stesso è capitato con il canto gregoriano, che è entrato a far parte dei programmi di concerti dentro e fuori della chiesa. Un altro fatto importante è costituito dall’iniziativa dei «concerti spirituali»: tali perché la musica eseguita in essi può considerarsi religiosa, per il tema che essa tratta, per i testi che le melodie rivestono, per l’ambito in cui tali esecuzioni avvengono. Essi possono comportare, in alcuni casi, letture, preghiere, silenzi. Per questa loro caratteristica possono essere assimilati a un «pio esercizio».
  3. L’accoglienza progressiva dei concerti nelle chiese suscita nei parroci e nei rettori alcuni interrogativi ai quali bisogna rispondere. Se un’apertura generale delle chiese ad ogni sorta di concerti provoca reazioni e biasimi da parte di tanti fedeli, anche un rifiuto indiscriminato rischia di essere capito o accolto male da parte degli organizzatori dei concerti, dai musicisti e dai cantori. Prima di tutto è importante riferirsi al significato stesso delle chiese e della loro finalità. Per questo, la Congregazione per il Culto Divino ritiene opportuno proporre alle Conferenze Episcopali, e, secondo la loro competenza, alle Commissioni nazionali di liturgia e di musica sacra, alcuni elementi di riflessione e di interpretazione delle norme canoniche circa l’uso nelle chiese dei diversi generi di musica: musica e canto per la liturgia, musica di ispirazione religiosa, musica non religiosa.
  4. È necessario rileggere nel contesto contemporaneo i documenti già pubblicati, in particolare la Costituzione sulla Liturgia Sacrosanctum Concilium, l’Istruzione Musicam Sacram, del 5 settembre 1967, l’Istruzione Liturgicæ instaurationes, del 5 settembre 1970, ed anche tenere presente il Codice di Diritto Canonico, ai cann. 1210, 1213 e 1222. Nella presente lettera si parlerà soprattutto delle esecuzioni musicali al di fuori delle celebrazioni liturgiche. La Congregazione per il Culto Divino desidera, in questo modo, assistere i singoli Vescovi nel prendere decisioni pastorali valide, tenendo conto della situazione socio-culturale dell’ambiente.

Elementi di riflessione

La natura e la finalità delle chiese

  1. Secondo la tradizione illustrata dal Rituale della Dedicazione della chiesa e dell’altare, le chiese sono, anzitutto, luoghi dove si raccoglie il popolo di Dio. Esso, «adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è la Chiesa, tempio di Dio edi-ficato con pietre vive, nel quale viene adorato il Padre in spirito e verità. Giustamente fin dall’antichità il nome “chiesa” è stato esteso all’edificio in cui la comunità cristiana si riunisce per ascoltare la parola di Dio, pregare insieme, ricevere i Sacramenti, celebrare l’Eucaristia», e adorarla in esso come sacramento permanente (cf. Benedizione degli olii e dedicazione della chiesa e dell’altare, C.E.I., 1980, cap. II, 1). Le chiese pertanto non possono considerarsi come semplici luoghi «pubblici», disponibili a riunioni di qualsiasi genere. Sono luoghi sacri, cioè «messi a parte», in modo permanente, per il culto a Dio dalla dedicazione o dalla benedizione. Come edifici visibili, le chiese sono segni della Chiesa pellegrina sulla terra; immagini che annunciano la Gerusalemme celeste; luoghi in cui si attualizza fin da quaggiù il mistero della comunione tra Dio e gli uomini. Negli abitati urbani o rurali, la chiesa è ancora la casa di Dio, cioè il segno della sua abitazione fra gli uomini. Essa rimane luogo sacro, anche quando non vi è una celebrazione liturgica. In una società di agitazione e di rumore, soprattutto nelle grandi città, le chiese sono pure luoghi adeguati dove gli uomini raggiungono, nel silenzio o nella preghiera, la pace dello spirito o la luce della fede. Ciò sarà possibile soltanto se le chiese conservano la loro identità. Quando le chiese si utilizzano per altri fini diversi dal proprio, si mette in pericolo la loro caratteristica di segno del mistero cristiano, con danno più o meno grave alla pedagogia della fede e alla sensibilità del popolo di Dio, come ricorda la parola del Signore: «La mia casa è casa di preghiera» (Lc 19,46).

Importanza della musica sacra

  1. Una rilevanza positiva merita la musica sacra sia vocale che strumentale. Come tale qui intendiamo «quella che, composta per la celebrazione del culto divino, è dotata di santità e bontà di forme» (MS, n. 4a). La Chiesa la considera come «patrimonio di inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell’arte », le riconosce un «compito ministeriale nel servizio divino» (cf. SC, n. 112), raccomanda che «se ne conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio» (cf. SC, n. 114). Quando l’esecuzione della musica sacra avviene durante una celebrazione, dovrà attenersi al ritmo e alle modalità proprie della stessa. Ciò obbliga, non poche volte, a limitare l’uso di opere create in un tempo in cui la partecipazione attiva dei fedeli non era proposta come fonte per l’autentico spirito cristiano (cf. SC, n. 14; Pio X, Tra le sollecitudini). Codesto cambiamento nell’esecuzione delle opere musicali è analogo a quello attuato per altre creazioni artistiche in campo liturgico, per motivo di celebrazione: per esempio, i presbitèri sono stati ristrutturati con la sede presidenziale, l’ambone, l’altare «versus populum». Ciò non ha significato disprezzo per il passato, ma è stato voluto per un fine più importante, come è la partecipazione dell’assemblea. L’eventuale limitazione che può avvenire nell’uso di codeste opere musicali può essere supplita con la presentazione integrale di esse, al di fuori delle celebrazioni, sotto la forma di concerti di musica sacra.

L’organo

  1. L’uso dell’organo durante le celebrazioni liturgiche oggi si limita a pochi interventi. Nel passato l’organo sostituiva la partecipazione attiva dei fedeli e riempiva l’assistenza di chi era «muto e inerte spettatore» della celebrazione (Pio XI, Divini cultus, 9). L’organo può accompagnare e sostenere i canti sacri, durante le celebrazioni, sia dell’assemblea che della schola. Ma il suono dell’organo non si deve sovrapporre alle orazioni o ai canti eseguiti dal sacerdote celebrante, e neppure alle letture proclamate dal lettore o dal diacono. Il silenzio dell’organo dovrà essere mantenuto, secondo la tradizione, anche nei tempi penitenziali (Quaresima e Settimana Santa), e nella Liturgia dei defunti. Il suono dell’organo, in queste circostanze, è permesso solo per accompagnare il canto.

Disposizione pratiche

  1. Il regolamento per l’uso delle chiese è determinato dal can. 1210 del Codice di Diritto Canonico: «Nel luogo sacro sia ammesso solo quanto serve per esercitare e promuovere il culto, la religione, ed è vietato tutto ciò che non sia consono alla santità del luogo. Tuttavia l’Ordinario può permettere, caso per caso, altri usi, che però non siano contrari alla santità del luogo». Il principio che l’utilizzazione della chiesa non deve essere contraria alla santità del luogo determina il criterio secondo il quale si deve aprire la porta della chiesa a un concerto di musica sacra o religiosa, e la si deve chiudere ad ogni altra specie di musica. La più bella musica sinfonica, per esempio, non è di per sé religiosa. Tale qualifica deve risultare esplicitamente dalla destinazione originale dei pezzi musicali o dei canti e dal loro contenuto. Non è legittimo programmare in una chiesa l’esecuzione di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per essere eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica, o contemporanea, di alto livello o popolare: ciò non rispetterebbe il carattere sacro della chiesa, e la stessa opera musicale eseguita in un contesto non connaturale ad essa. Spetta all’autorità ecclesiastica esercitare liberamente i suoi poteri nei luoghi sacri (cf. can. 1213), e dunque regolare l’utilizzazione delle chiese salvaguardando il loro carattere sacro.
  2. La musica sacra, cioè quella che è stata composta per la liturgia, ma che per motivi contingenti non può essere eseguita durante una celebrazione liturgica, e la musica religiosa, cioè quella che si ispira al testo della Sacra Scrittura o della Liturgia o che richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi, o alla Chiesa, possono avere il loro posto nella chiesa, ma fuori delle celebrazioni liturgiche; il suono dell’organo e altre esecuzioni musicali, sia vocali che strumentali, possono «servire o favorire la pietà o la religione». Esse hanno una loro particolare utilità: a) per preparare alle principali feste liturgiche, o donare ad esse una più grande festosità, al di fuori delle celebrazioni; b) per accentuare il carattere particolare dei diversi tempi liturgici; c) per creare nelle chiese un ambiente di bellezza e di meditazione, che aiuti e favorisca, anche in coloro che sono lontani dalla Chiesa, una disposizione a recepire i valori dello spirito; d) per creare un contesto che renda più facile ed accessibile la proclamazione della parola di Dio: per esempio una lettura continua dell’Evangelo; e) per mantenere vivi i tesori della musica di chiesa che non devono andare perduti: musiche e canti composti per la Liturgia, ma che non possono del tutto o con facilità entrare nelle celebrazioni liturgiche oggi; musiche spirituali, come oratori, le cantate religiose che continuano ad essere veicoli di comunicazione spirituale; f) per aiutare i visitatori e i turisti a meglio comprendere il carattere sacro della chiesa, per mezzo di concerti d’organo previsti in determinate ore.
  3. Quando un concerto è proposto dagli organizzatori per essere eseguito in una chiesa, spetta all’Ordinario accordare la concessione «per modum actus». Ciò deve essere inteso relativamente a concerti occasionali. Si esclude pertanto una concessione cumulativa, per esempio, nel quadro di un festival, o di un ciclo di concerti. Quando l’Ordinario lo ritiene necessario, potrebbe, nelle condizioni previste dal C.I.C., can. 1222 n. 2, destinare una chiesa che non serve più al culto, ad «auditorium» per l’esecuzione della musica sacra o religiosa, ed anche per le esecuzioni musicali profane, purché siano consone alla sacralità del luogo. In questo compito pastorale, l’Ordinario troverà aiuto e consiglio nella Commissione Diocesana di Liturgia e di Musica Sacra.

Perché la sacralità della chiesa sia salvaguardata ci si attenga, in ordine all’autorizzazione dei concerti, alle seguenti condizioni, che l’Ordinario del luogo potrà precisare:

  1. a) Si dovrà fare domanda, in tempo utile, per iscritto all’Ordinario del luogo con l’indicazione della data del concerto, dell’orario, del programma contenente le opere e i nomi degli autori.
  2. b) Dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’Ordinario, i parroci e i rettori delle chiese ne potranno accordare l’uso ai cori e alle orchestre che avranno le condizioni sopra indicate.
  3. c) L’entrata nella chiesa dovrà essere libera e gratuita.
  4. d) Gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa.
  5. e) I musicisti e cantori eviteranno di occupare il presbiterio. Il massimo rispetto sarà dovuto all’altare, al seggio del celebrante, all’ambone.
  6. f) Il Ss.mo Sacramento sarà per quanto è possibile, conservato in una cappella annessa o in un altro luogo sicuro e decoroso (cf. I.C., can. 938 § 4).
  7. g) Il concerto sarà presentato ed eventualmente accompagnato da commenti che non siano solamente di ordine artistico o storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori.
  8. h) L’organizzazione del concerto assicurerà per iscritto la responsabilità civile, le spese, il riordinamento nell’edificio, i danni eventuali.
  9. Le disposizioni pratiche che precedono vogliono essere di aiuto ai Vescovi e ai rettori di chiesa nello sforzo pastorale che loro compete di mantenere in ogni momento il carattere proprio delle chiese destinate alle celebrazioni, alla preghiera e al silenzio. Tali disposizioni non devono pertanto essere considerate come una mancanza di interesse per l’arte musicale. Il tesoro della musica sacra rimane una testimonianza del modo con cui la fede cristiana può promuovere la cultura umana. Mettendo in giusto valore la musica sacra o religiosa i musici cristiani e i benemeriti membri delle «Scholae Cantorum» debbono sentirsi incoraggiati a continuare questa tradizione e a mantenerla viva al servizio della fede, secondo l’invito indirizzato già dal Concilio Vaticano II, nel suo messaggio agli artisti: «Non rifiutate di mettere il vostro talento al servizio della verità divina. Il mondo nel quale noi viviamo ha bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli uomini. E questo grazie alle vostre mani» (cf. Concilio Vaticano II, Messaggio agli artisti, 8 dicembre 1965).

Roma, 5 novembre 1987

PAUL AUGUSTIN card. MAYER, Prefetto